Il decreto Milleproroghe ha spostato al 30 giugno 2017 il temine per installare le termovalvole e adeguare, così, gli impianti centralizzati alla direttiva europea (2012/27/Ue e norma tecnica Uni 10200).
Tuttavia, durante le assemblee di condominio è emerso un quesito: se un condominio non volesse aderire a questo obbligo, distaccandosi dall’impianto termico comune? La risposta la troviamo nella sentenza n.23756 del 2016 – ripresa in un articolo di oggi del “Sole 24 ore” - attraverso la quale la Corte di Cassazione afferma che il condominio è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento anche quando è esonerato dall’uso di quello centralizzato.
Inoltre il conduttore dovrà continuare a pagare anche nel caso in cui dimostri che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o un suo squilibrio termico: in questo caso sarà esonerato soltanto dall’obbligo delle spese occorrenti per il suo uso. Dovrà quindi contribuire alle spese occorrenti per la sostituzione della caldaia in quanto “l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque allacciare la propria unità immobiliare”, si legge nella sentenza.
Pertanto la Corte sostiene che il diritto all’esonero dalle spese di gestione per il condominio che si è munito di impianto termico autonomo non può basarsi unicamente su un’attestazione rilasciata da un tecnico specializzato, priva di adeguata prova dell’inesistenza dello squilibrio termico con i restanti appartamenti.
sentenza n.23756/2016 della Corte di Cassazione
UFFICIO STAMPA ANAPI